| Statuto del CIR |
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| Serate, notizie e attività sociali - Statuto | |
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ARTICOLO 1 - Costituzione e sede È costituita l'Associazione denominata Club Ittiologico Romano "Giancarlo Iocca" in breve "CIR". ARTICOLO 2 - Scopi sociali 1) Il CIR ha come scopi statutari: 2) Il CIR svolge pertanto la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità nel campo dell'educazione, dell'istruzione, ricerca scientifica e protezione dell'ambiente. 3) E' esclusa dagli scopi del CIR ogni e qualsiasi finalità di lucro. ARTICOLO 3 - Oggetti sociali 1) La partecipazione alle attività svolte dal CIR è libera e aperta a tutti gli Associati. 2)Il CIR potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, quali; 3)Il CIR mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità, altre associazioni culturali mediante delegati opportunamente scelti i quali provvedono alla diffusione dell'attività svolta dal CIR stesso. 4)È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di Legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto. 1) Il CIR è composto di Soci che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti. Possono essere Soci del CIR tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale. 2) Il numero dei Soci è illimitato; qualunque cittadino,anche straniero, può aderire al CIR. 3) Per essere ammessi al CIR è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: 4) E' richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni. In particolare nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci in funzione di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci, di eventuali versamenti di contributi supplementari, oppure dell'aver messo a disposizione del CIR beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente. 5) L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo del CIR il ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. ARTICOLO 5 - Diritti e doveri dei Soci 1) I Soci sono tenuti: 2) I Soci hanno diritto di frequentare i locali del CIR e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal CIR stesso. 3) Per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione. 4) Nessuna carica è retribuita nell'ambito degli Organi Direttivi. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione. 5) Nell'ipotesi in cui il CIR dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con il CIR da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche delibere del Consiglio Direttivo che definiranno l'aspetto economico dei rispettivi impegni. 6) Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata. 7) L'esclusione e/o la decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto. 8) L'esclusione e/o la decadenza da Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi: 9) Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. 10) Il Socio receduto od escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al CIR, ne sul patrimonio o su qualsiasi altro bene di qualsiasi natura di proprietà del CIR.
1) Sono organi del CIR:
1) L'Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale del CIR nonché per le modifiche del presente Statuto. 2) L'Assemblea, composta da tutti i Soci, è Ordinaria o Straordinaria. 3) I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono: 4) I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono: ARTICOLO 8 - Assemblea dei soci (convocazione e delibere) 1) L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti. 2) L'Assemblea Ordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno un decimo di tutti i Soci. 3) L'Assemblea Straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno un quinto di tutti i Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione. 4) La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è effettuata con avviso scritto da inviare a ciascun Socio per posta ordinaria o con mezzi informatici o attraverso indicazioni su proprie pubblicazioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea. 5) Le Assemblee, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 6 ) L'Assemblea Ordinaria indetta per l'elezione degli organi del CIR è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci. 7) La votazione nell'Assemblea Straordinaria convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere il CIR è valida se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto. 8) Hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i soci Ordinari che risultino iscritti all'atto dell'Assemblea tranne i Soci Onorari. 9) La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un Socio ad un altro Socio. 10) Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta al meno un quinto dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto. 11) Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti, tranne i casi espressi all'Art.8 comma 7. 12) Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali. ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo (elezione, composizione e riunioni) 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di due Consiglieri eletti fra i Soci. 2) Qualsiasi Socio Ordinario di maggiore età può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere del CIR. 3) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. 4) Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica). 5) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente. 7) Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 8) Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri (o Soci) in ordine all'attività culturale svolta dal CIR per il conseguimento dei propri fini socioculturali. 9) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 10) Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo (compiti) 1) Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'Associazione. In particolare: 2) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza di entrambi, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo. 3) Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 4) Il Presidente ha la legale rappresentanza del CIR, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti. 5) Il Segretario si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla tenuta del libro Soci tenendone aggiornato lo schedario, nonchè redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente. 6) Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l'attività economica del CIR nonchè cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale. Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi. 7) Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili. 8) Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso. 9) Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione. 10) L'Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall'attività svolta dal CIR, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere. 11) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento del CIR.
1) Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento del CIR sono le seguenti: 2) Il patrimonio del CIR è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni di cui all' Art.11 comma 1 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali. 3) Entra a far parte del patrimonio del CIR ogni forma di ricerca e/o informazione, scritta o registrata magneticamente o con altre forme, inerente i campi di ricerca relativi all'acquariofilia e all'erpetofilia, svolte dai propri Associati e volte all'aumento e alla diffusione della cultura acquariofila e erpetofilia. Il CIR darà ampia diffusione a queste informazioni tramite i mezzi a sua disposizione, come, ad esempio, Bollettini interni e la rete telematica. 4) Il patrimonio del CIR comprende anche la biblioteca e la videoteca con titoli originali di produzione CIR; queste comprendono anche le informazioni e le notizie diffuse tramite riunioni periodiche e manifestazioni la cui partecipazione è aperta a Soci e non.
1) Lo scioglimento del CIR è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto. 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. 3) In caso di scioglimento del CIR, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di Legge. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle Leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
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